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Ordinanza — n. 8576/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against plea bargain dismissed for challenging only the sentence amount, not legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible because they challenged only the sentence amount rather than the legal qualification of the facts. The defense argued the penalty was illegal and incorrectly applied, but the court found this merely questioned the terms of the plea agreement. Consequently, the appeals were rejected as they did not fall within the limited statutory grounds for reviewing plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as legal qualification errors; complaints regarding the sentence amount alone are inadmissible and must be declared without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentence amount challenge legal qualification error inadmissible appeal Cassazione procedure pena convenzionale ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 133-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABESALASHVILI TORNIKE (CUI 0608KL8) nato il 12/12/1984 GURESHIDZE OMAR (CUI 03FT66U) nato il 16/02/1974 KHMALADZE NUGZAR (CUI 04NFC9B) nato il 12/03/1974 avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; a Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da Abesalashvili Tornike, Gureshidze Omar, Khmaladze Nugzar a mezzo del comune difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ritenuto che il motivo dedotto, nel quale la difesa si duole della illegalità della pena e della erronea applicazione degli artt. 133, 133-bis cod. pen., riguarda in realtà l'entità della pena applicata, mettendo in discussione i termini dell'accordo. Rilevato che la pena applicata corrisponde a quella concordata tra le parti e che non sono ravvisabili profili d'illegalità della stessa. Ritenuto, pertanto, che la doglianza difensiva non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione dì inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 14 febbraio 2024 Il Consigliere estenso