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Ordinanza — n. 8574/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8574/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8574/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 12 luglio 2022, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, riqualificato il reato di cui al capo 1) in quello previsto dagli artt. 56, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. ha rideterminato in anni quattro, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa la pena complessiva nei confronti di Yanoubly Mohamed Taeib in relazione al reato suindicato e al reato ex art. 337 cod. pen. di cui al capo 2).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 8574/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In relazione all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Parole chiave

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persecuzione dei Tamil obbligo di testimoniare testimone a carico verdetto di colpevolezza azione di responsabilità perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
ha rideterminato in anni quattro, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa la pena complessiva nei confronti di Yanoubly Mohamed Taeib in relazione al reato suindicato e al reato ex art. 337 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANOUBLI MOHAMED TAEIB nato a PALERMO il 17/12/1993 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 12 luglio 2022, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, riqualificato il reato di cui al capo 1) in quello previsto dagli artt. 56, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. ha rideterminato in anni quattro, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa la pena complessiva nei confronti di Yanoubly Mohamed Taeib in relazione al reato suindicato e al reato ex art. 337 cod. pen. di cui al capo 2).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. In relazione all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte criminose, della personalità negativa dello Yanoubli e dell'assenza di ele- menti positivi valutabili suo a favore. La difesa in realtà prospetta una non consentita diversa interpretazione dei fatti, non suscettibile di essere delibata in questa sede al cospetto di una motivazione sor- retta da logiche argomentazioni.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom