Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8573/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8573/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8573/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSUMECI JONATHAL nato a CATANIA il 19/01/1990 PRINCIPATO GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/11/1996 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Musumeci 3onathal e Principato Giuseppe. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8573/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanza attenuante scemata imputabilità pentito risarcimento alle vittime di reati aggravamento della pena infrazione privilegiata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSUMECI JONATHAL nato a CATANIA il 19/01/1990 PRINCIPATO GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/11/1996 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Musumeci 3onathal e Principato Giuseppe. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità degli imputati, gravati da plurimi precedenti specifici e la gravità del fatto; ritenuto che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres