Ordinanza — n. 8573/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSUMECI JONATHAL nato a CATANIA il 19/01/1990 PRINCIPATO GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/11/1996 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Musumeci 3onathal e Principato Giuseppe. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8573/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSUMECI JONATHAL nato a CATANIA il 19/01/1990 PRINCIPATO GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/11/1996 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Musumeci 3onathal e Principato Giuseppe. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità degli imputati, gravati da plurimi precedenti specifici e la gravità del fatto; ritenuto che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres