Italian Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Petrovic Zoran inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellate court denied leniency due to the defendant's repeated criminal conduct and lack of cooperation, which the defense failed to counter with positive evidence. The Supreme Court ruled that appellate judges need only reference the most decisive factors from Article 133 of the Penal Code to justify excluding mitigation, making the lower court's reasoning sufficient and unchallengeable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In appeals regarding the denial of generic mitigating circumstances, the appellate judge's factual assessment is unchallengeable if it references the decisive elements of Article 133 of the Penal Code without contradiction, requiring consideration of only the most relevant factors rather than all possible ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROVIC ZORAN ( CUI 05UOFBV ) nato il 20/01/1986 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena del 12 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ritenuta la sussistenza del reato ex art. 648 cod. pen. di cui al capo E) ad esclusione della somma di danaro di euro 1.150, ha rideterminato in anni tre, mesi cinque e giorni tre di reclusione ed euro millequattrocento di multa la pena nei confronti di Petrovic Zoran in relazione ai reati di cui agli artt. 624 bis (capi A, C, D), 56 e 624 bis (capi B) e 648 cod. pen. (capo E).
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. In relazione all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della reiterazione delle condotte criminose, aspetto che lasciava presupporre la sua appartenenza ad un gruppo organizzato per commettere furti in abitazione in luoghi situati lontano dalla sua residenza. Il rilievo della mancanza di attività di collaborazione è stato riportato dalla Corte distrettuale soprattutto per rimarcare la mancata indicazione di elementi positivi da parte dalla difesa del Petrovic.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro