Ordinanza — n. 8571/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAMMITO ROSARIO nato a PALERMO il 24/02/1980 ZAMMITO CARLO nato a PALERMO il 07/12/2002 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Zammito Rosario e Zammito Carlo, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del delitto di furto in abitazione. Rilevato che i ricorrenti si dolgono della insufficienza ed inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8571/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i ricorrenti si dolgono della insufficienza ed inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte di merito.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAMMITO ROSARIO nato a PALERMO il 24/02/1980 ZAMMITO CARLO nato a PALERMO il 07/12/2002 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Zammito Rosario e Zammito Carlo, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del delitto di furto in abitazione. Rilevato che i ricorrenti si dolgono della insufficienza ed inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte di merito.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità degli imputati. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità. Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi