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Ordinanza — n. 8570/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8570/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANGELO FRANCESCO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 24/05/1983 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Mastrangelo Francesco Pio ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine ai reati di evasione e furto di cui agli artt. 61, n. 2 e 385, co. 1 e 3, cod. pen. (capo 1) e artt. 61, n. 5 e 624-bis, co. 2, cod. pen. (capo 2), commessi in San Severo il 6 marzo 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove relative al capo 2, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti giuridici corretti e non sorretto da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8570/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 61, n. 2 e 385, co. 1 e 3, cod. pen. (capo 1) e artt. 61, n. 5 e 624-bis, co. 2, cod. pen. (capo 2), commessi in San Severo il 6 marzo 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove relative al capo 2, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti giuridici corretti e non sorretto da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Parole chiave

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furto aggravato ricettazione testimonianza della vittima prove acquisite illegalmente scippo procedura di revisione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANGELO FRANCESCO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 24/05/1983 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mastrangelo Francesco Pio ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine ai reati di evasione e furto di cui agli artt. 61, n. 2 e 385, co. 1 e 3, cod. pen. (capo 1) e artt. 61, n. 5 e 624-bis, co. 2, cod. pen. (capo 2), commessi in San Severo il 6 marzo 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove relative al capo 2, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti giuridici corretti e non sorretto da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

In particolare, la Corte ha precisato che il reato di furto con strappo non può essere riqualificato nel reato di ricettazione in quanto dagli atti acquisiti emergono solidi ed inequivocabili elementi probatori in ordine alla commissione del reato di furto con strappo aggravato; dati ricavabili non solo dalla descrizione del fatto da parte della persona offesa, ma anche dalla refurtiva rinvenuta nell'abitazione dell'imputato nonché dalle acquisite immagini di videosorveglianza. Considerato che il secondo motivo, con cui si deduce l'eccessività della pena, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva, è pure inammissibile, in quanto aspecifico in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si è dato atto delle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché della mancata esclusione della recidiva (pag. 6).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consiglier e en ore Il Pr