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Ordinanza — n. 8569/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments merely reproduce lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Thomas Prina's appeal inadmissible for failing to provide new arguments beyond those already rejected by the lower courts. Prina challenged a conviction for attempted theft, arguing violations regarding the application of recidivism rules under Italian Penal Code articles 110, 624 bis, 625, and 61. The court ruled that his claims were merely repetitive and unsupported, noting that the appellate court correctly identified his prior record as evidence of increased criminal danger.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: In appeals concerning contested recidivism, arguments that merely reproduce the lower court's reasoning without new evidence or legal analysis are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Recidivism Application Appeal Inadmissibility Repetitive Arguments Cassazione Decision Attempted Theft Criminal Penalty Increase recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.
Art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINA THOMAS nato a MONTAGNANA il 10/03/1992 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Thomas Prina ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 gennaio 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Rimini in ordine al reato di tentato furto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n.2 e 61 nn. 5 e 7 cod. pen. commesso in Rimini il 4 marzo 2011. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondato.

Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigli estenso