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Ordinanza — n. 8568/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and fraud, citing inadmissibility and lack of continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvator Boci inadmissible, upholding the lower court's decision to absorb the fraud charge into the theft charge. The appellant argued for alternative evidence interpretations and claimed continuity with prior acts, but the court found the temporal distance between crimes negated any unified criminal plan. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 110, 624, 625 n.2, 707 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging the absorption of a fraud charge into a theft charge is inadmissible when the lower court's reasoning regarding the lack of a unified criminal plan is not manifestly illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility absorption of crimes continuity of crimes theft and fraud charges Corte di Cassazione indizio prove inconcludenti verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.
Art. 707 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 26661501
Si richiama, sul punto, il principio espresso da Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 26661501 Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCI SALVATOR nato il 02/07/1987 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salvator Boci ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 16 novembre 2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 cod. pen. (capo a) e 707 cod. pen. (capo b) commessi in Riccione il 7 gennaio 2015, ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) e rideterminato la pena in anni 1 mesi 5 di reclusione e euro 300,00 di multa. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Il ricorrente propone una lettura alternativa delle fonti di prova, mentre l'indicazione da parte della Corte di Appello degli elementi indiziari appare coerente con le risultanze e le inferenze tratte da tali elementi appaiono logiche e non contraddittorie. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza già passata in giudicato, è manifestamente infondato. Il vincolo della continuazione risulta negato, con motivazione insindacabile perché non manifestamente illogica, in ragione della distanza cronologica tra i fatti, in assenza di elementi che indicassero l'unicità di un programma delittuoso deliberato e strutturato prima della commissione dei singoli reati.

Si richiama, sul punto, il principio espresso da Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 26661501 Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consiglie stensore Il