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Ordinanza — n. 8566/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUGO SANDOVAL JOHN JAIBER nato il 13/09/1974 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; John Jaiber Lugo Sandoval ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 31 gennaio 2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano di condanna ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen. commesso in Milano il 15 settembre 2021, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione e euro 120,00 di multa. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenunati generiche in misura equivalente alla recidiva e alla determinazione della pena, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 442 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 8566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 442 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen. commesso in Milano il 15 settembre 2021, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione e euro 120,00 di multa. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenunati generiche in misura equivalente alla recidiva e alla determinazione della pena, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.

Parole chiave

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attenuazione della pena misure d'effetto equivalente recidiva nell'infrazione sanzione sostitutiva principio dell'equivalenza proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. pen
John Jaiber Lugo Sandoval ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 31 gennaio 2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano di condanna ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.
art. 133 cod. pen
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUGO SANDOVAL JOHN JAIBER nato il 13/09/1974 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

John Jaiber Lugo Sandoval ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 31 gennaio 2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano di condanna ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen. commesso in Milano il 15 settembre 2021, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione e euro 120,00 di multa. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenunati generiche in misura equivalente alla recidiva e alla determinazione della pena, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato il giudizio di equivalenza in ragione della capacità a delinquere dell'imputato comprovata dal precedente a suo carico e ha determinato la pena base in misura di poco superiore al minimo edittale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigli; estensore Il P