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Ordinanza — n. 8565/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding identification certainty and fact-finding reserved for appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of procedural articles and lack of motivation concerning the certainty of his identification. The court ruled that the appeal improperly challenged the appellate court's exclusive competence to reconstruct facts and evaluate evidence, noting the lower court provided adequate reasoning based on police testimony.

Regesto Legislator

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Artt. 546, comma 1, lett. E), 533 cod. proc. pen.; Appeals challenging the appellate court's fact-finding and evaluation of evidence are inadmissible as they infringe upon the exclusive jurisdiction of the second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-finding competence appellate jurisdiction certainty of identification procedural violation identificazione forense prova del DNA credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 546, comma 1, lett. E) c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 111 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRILLI VITO EMANUELE nato a BITONTO il 25/04/1992 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Brilli Vito Emanuele, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.) nelle conformi sentenze di merito. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione degli artt. 546, comma 1, lett. E), 533 cod. proc. pen., 111 Cost., deducendo altresì il vizio della carenza di motivazione in ordine alle censure difensive riguardanti la certa identificazione dell'imputato.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo, in realtà, la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; considerato che la Corte di appello, contrariamente all'assunto difensivo, ha offerto congrua motivazione in ordine agli elementi posti a fondamento del decisum, ponendo in evidenza come l'imputato fosse stato riconosciuto con certezza dagli operanti di polizia, i quali si trovavano a pochi metri dall'auto dalla quale era sceso il ricorrente prima di darsi alla fuga.

Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore