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Ordinanza — n. 8563/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8563/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8563/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 16 maggio 2022, con cui Zarrouk Imed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del reato ed entità eccessiva della pena.

Parole chiave

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domanda d'asilo di una famiglia turca timore fondato di persecuzione caso di media gravità membro della famiglia mediatore europeo asilo di cittadino eritreo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del reato ed entità eccessiva della pena.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARROUK IMED nato il 26/08/1981 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 16 maggio 2022, con cui Zarrouk Imed era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del reato ed entità eccessiva della pena.

3. Il ricorso è generico. Il ricorrente si limita a dolersi dell'incompletezza dell'apparato motivazionale, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di legge asseritamente violate, senza ar- ticolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa deile ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio