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Ordinanza — n. 8559/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint regarding omitted statutory exemption evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely complained about the lower court's failure to evaluate a potential statutory exemption under Article 129 of the Code of Criminal Procedure without providing specific arguments. The appellant's defense failed to articulate precise deficiencies in the reasoning or demonstrate how the omission affected the evidentiary weight of the conviction. Consequently, the court ruled that generic complaints regarding alternative legal theories are insufficient to reach the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely complains about the omission of an alternative legal theory without specifying the precise legal or factual errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaint dismissal omitted statutory exemption Article 129 criminal procedure Article 616 criminal procedure responsabilità penale facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE ENZO nato a TORINO il 29/03/1976 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 1° febbraio 2022, con cui Cardinale Enzo era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro cento di multa in rela- zione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è generico. Il ricorrente si limita a dolersi dell'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio