Ordinanza — n. 8557/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino dell'Il febbraio 2020, con cui Bergoglio Giovanni era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, coi benefici di legge e con applicazione della sospensione della patente di guida per mesi sei, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8557/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 589 bis cod. pen..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGOGLIO GIOVANNI nato a CHIERI il 08/10/1985 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino dell'Il febbraio 2020, con cui Bergoglio Giovanni era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, coi benefici di legge e con applicazione della sospensione della patente di guida per mesi sei, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..
2. Il Bergoglio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata agli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda illecita (omicidio stradale di un uomo anziano commesso in violazione di plurime disposizioni del Codice della Strada). La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui "LA Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pe- ricolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [..1" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio