Italian court dismisses criminal appeal for being too generic and failing to cite specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appellant's criminal appeal inadmissible due to a lack of specific legal and factual arguments. The appellant complained of a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the grievances to be entirely generic and devoid of specific reasoning regarding the lower court's finding of liability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: An appeal must specifically cite the legal grounds and factual elements supporting the request; generic complaints lacking specific reasoning regarding the lower court's motivation are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO GIAN LUCA nato a TORINO il 25/04/1970 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Valentino Gian Luca, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, di plurimi episodi di furto tentato. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche in ordine alla mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata circa la responsabilità dell'imputato. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P s den