Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8553/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint without specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8553/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gasparro Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant complained solely about the lack of an acquittal without detailing specific legal deficiencies or factual errors in the lower court's reasoning. The court ruled that such generic grievances, which merely lament an alternative thesis without precise argumentation, fail to meet the strict requirements for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains only generic complaints about the omission of an alternative thesis without specifying precise argumentative flaws or factual errors capable of affecting the evidentiary basis of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic complaint dismissal omitted acquittal argument specific factual errors required court costs and fine sospensione dell'allontanamento domanda d'asilo di rom sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624, nn. 2 e 7, cod. pen.
Art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il Gasparro, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione in relazione alla mancata emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Il Gasparro, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione in relazione alla mancata emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARRO MASSIMO nato a BORGOSESIA il 12/07/1959 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella del 20 marzo 2017, con cui Gasparro Massimo era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. Il Gasparro, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione in relazione alla mancata emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è generico. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va osservato che il ricorrente si duole esclusivamente della mancata assoluzione, senza articolare le doglianze in ter- mini sufficientemente dettagliati e senza collegarle alla fattispecie concreta. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio