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Ordinanza — n. 8550/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for generic complaints on sentencing proportionality and administrative fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8550/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Fabio Magnani's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. Magnani argued the lower court erred in sentencing and failed to apply the mandatory administrative fine for the death caused by a traffic offense. The court rejected these claims as generic complaints lacking specific factual or legal reasoning, noting the fine was properly applied ex lege.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 589 cod. pen.: Appeals based on generic dissatisfaction with sentencing proportionality or the application of mandatory administrative fines are inadmissible for lacking specific factual and legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint sentencing proportionality mandatory administrative fine traffic offense death by negligence Cassa delle Ammende motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 589 commi 1 e 2 cod. pen.
Fabio Magnani ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 24 ottobre 2022, che in parziale riforma della a sentenza di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNANI FABIO nato a MONCALIERI il 20/09/1996 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fabio Magnani ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 24 ottobre 2022, che in parziale riforma della a sentenza di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen commesso in Torino il 14 gennaio 2016 con evento morte il 15 gennaio 2016, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 8 e confermato nel resto. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione e erronea valutazione della prova, è inammissibile in quanto prospetta censure generiche, prive di indicazioni di ragioni di fatto e di diritto a sostegno.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto in maniera generica si duole del giudizio sulla congruità della pena, a fronte di una motivazione con cui la Corte ha spiegato che la pena individuata, pari a 10 mesi di reclusione, era proporzionata alla gravità dei fatti e che la sanzione amministrativa, omessa in primo grado., poteva essere applicata di ufficio in quanto obbligatoria ex lege (Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 ebbraio 2024 Il Consiglier stensore Il Pr