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Ordinanza — n. 8548/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual and legal support under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Claudio Fede inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Fede challenged a second-instance judgment that reduced his sentence for crimes committed in Verona in 2014, arguing violations of procedural law and legal qualification. The court rejected these claims because the grievances were deemed generic and lacked the specific factual and legal reasoning required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of procedural violations or legal mischaracterization without specific factual and legal support are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific reasoning procedural law violation legal qualification error condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDE GIOVANNI CLAUDIO nato a PACHINO il 18/11/1960 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giovanni Claudio Fede ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 19 febbraio 2022, che in parziale riforma della a sentenza di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Verona il 30 settembre 2014, ha rideterminato la pena in mesi 3 di reclusione e euro 60,00 di multa. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto, 'è inammissibile in quanto prospetta censure generiche, prive di indicazioni di ragioni di fatto e di diritto a sostegno. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso )4/