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Ordinanza — n. 8546/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to generic complaints lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8546/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Molnar and Giambelli inadmissible. The appellants complained only about the illogical nature of the lower court's reasoning regarding the failure to issue an acquittal, without detailing specific argumentative flaws. The court ruled that such generic grievances, which merely cite violated statutes without linking them to concrete facts, do not meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 63, comma 2 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely complain of the illogicality of the lower court's reasoning without specifying precise argumentative deficiencies or factual errors capable of affecting the evidentiary weight.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint cassation threshold specific argumentation evidentiary weight prova del dolo attendibilità dei testimoni dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Violazione di legge con riferimento alla mancata emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 63, comma 2 cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 63, comma 2, cod.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge con riferimento alla mancata emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOLNAR FRANCISC IULIAN nato il 31/07/1989 GIAMBELLI MARCO nato a TORINO il 05/12/1973 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 luglio 2021, emessa all'esito di giudizio ab- breviato, con cui Molnar Francisc Julian e Giannbelli Marco erano stati condannati il primo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecentoventi di multa e il secondo alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecentotrenta di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, comma primo, n. 2, cod. pen..

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 2.1. MOLNAR (un motivo di impugnazione). Violazione di legge con riferimento alla mancata emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. GIAMBELLI (un motivo di impugnazione). Violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen..

3. I ricorsi sono generici. In relazione ad entrambi i motivi di impugnazione, va osservato che i ricorrenti si dolgono esclusivamente dell'illogicità e dell'inadeguatezza del percorso argomen- tativo della sentenza impugnata in ordine alla mancata emissione di una sentenza di assoluzione, limitandosi ad indicare le disposizioni normative asseritamente violate, senza articolare le doglianze in termini sufficientemente dettagliati e senza collegarle alla fattispecie concreta. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore Il residepte Aldo Espos. Don Ferranti ...1. DEPOSITATA 1N