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Ordinanza — n. 8545/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance judgment regarding aggravated theft, citing procedural inadmissibility and lack of procedural standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Makolli Femi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for nullity due to missing evidence and the unprocedibility of the criminal action under Article 336 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims, noting that the second instance court provided adequate reasoning on evidence evaluation and that the prior inadmissibility declaration precludes any question regarding the procedural standing required for the theft charge.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 cod. pen.; Art. 336 cod. proc. pen.: A declaration of inadmissibility of an appeal excludes subsequent procedural events, such as the introduction of a private prosecution regime, thereby preventing the exercise of related rights.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal procedural standing private prosecution regime aggravated theft procedural preclusion difetto di motivazione indigenza processuale non provata eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 624, 625, comma 1, n. 2 e 6 cod. pen.
Art. 336 cod. proc. pen.
Improcedibilità dell'azione penale ex art. 336 cod. proc. pen. in ordine al reato contestato.
Art. 625, comma 3, cod. pen.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la declaratoria d'inammissibilità preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, siccome previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art.
d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric.
art. 336 cod. proc. pen
Improcedibilità dell'azione penale ex art. 336 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKOLLI FEMI nato il 02/05/1968 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Makolli Femi, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 6 cod. pen.) nelle conformi sentenze di merito. Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva con conseguente lesione del diritto di difesa,. manifesta illogicità della motivazione;

2. Improcedibilità dell'azione penale ex art. 336 cod. proc. pen. in ordine al reato contestato. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo, in realtà, la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; considerato che la Corte di appello ha offerto congrua motivazione in ordine alla superfluità della prova richiesta dalla parte, evidenziando come l'esito identificativo risultante dall'accertamento demandato al perito non lasciasse adito a dubbi sulla identificazione dell'imputato quale autore del furto.

Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la declaratoria d'inammissibilità preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, siccome previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett.

i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consi