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Ordinanza — n. 8544/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming new law made theft prosecutable by complaint, ruling it inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8544/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a new law made the theft crime prosecutable by complaint. The appellant argued the new procedural rule should apply to pending cases, but the court held that such procedural changes do not override the principle of non-retroactivity regarding substantive judgments. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.lgs. 162/2022; Art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 150/2022: A subsequent change in the procedural requirement for filing a complaint does not constitute an 'abolition of the crime' and cannot invalidate the inadmissibility of an appeal challenging the lack of such requirement in pending cases.

Parole chiave

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procedural non-retroactivity complaint requirement theft aggravated inadmissible appeal judicial finality imputazione di furto reato flagrante difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 150/2022, art. 2, comma 1, lett. i)
150/2022, il quale ha previsto, all'art. 2, comma 1, lett.
d.lgs. 162/2022, art. 6
162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa
Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv.
Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi
40150 del 21/06/2018) si è affermato, da un lato, che la mancanza di tale condizione deve essere trattata come una questione in fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv.
Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S.
265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAGNA VITO nato a DESIO il 07/01/1964 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Calagna Vito, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, fatto commesso in data anteriore e prossima al 29/3/2018. Rilevato che il ricorrente lamenta, con unico motivo di doglìanza, la mancanza di procedibilità del reato, invocando l'applicazione alla fattispecie in esame del d.lgs. 150/2022, il quale ha previsto, all'art. 2, comma 1, lett. i), la procedibilità a querela del reato di furto, fatte salve talune eccezioni non riferibili al caso in esame.

Considerato che il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d. Igs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale la data di entrata in vigore del medesimo decreto legge è stata prorogata al 30 dicembre 2022; rilevato che questa Corte, all'indomani della entrata in vigore della riforma ha avuto modo, in diverse pronunce, di affermare il principio, divenuto prevalente, in base al quale nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "aboliti° criminis" capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr.

Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542 - 01). Rilevato che, sulla base del principio richiamato, in un caso del tutto assimilabile al presente, si è avuto modo di precisare ulteriormente che è inammissibile il ricorso che prospetti, anche con un motivo unico, la questione della improcedibilità per mancanza della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (cfr. Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01).

Alla stregua di quanto condivisibilmente sostenuto nella pronuncia da ultimo citata, che richiama ampiamente i contenuti della sentenza a Sezioni Unite Salatino (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018) si è affermato, da un lato, che la mancanza di tale condizione deve essere trattata come una questione in fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), dall'altro che la querela, "quale istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.", non abbia capacità d'incidere sul giudicato sostanziale.

Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigli