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Ordinanza — n. 8543/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft of electricity conviction due to lack of admissibility and logical flaws in defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and misinterpreted evidence regarding his psychological state and authorship of the crime. The court rejected these claims, noting that the first-instance judgment was logically sound, free from defects, and based on correct inferential criteria supported by shared experience.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be admissible and substantiated; courts reject appeals that merely reiterate previously dismissed grievances without new grounds or logical coherence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft of electricity aggravating logical coherence of judgment reiteration of grievances court costs and fine verdetto di colpevolezza mancata prova di parzialità prove psichiatriche

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA VINCENZO nato a PALERMO il 01/06/1970 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Fontana Vincenzo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'avere commesso il fatto con mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio. Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Illogicità della motivazione e travisamento della prova nella parte relativa all'individuazione dell'elemento psicologico del reato;

2. Illogicità della motivazione e travisamento della prova nella parte relativa all'individuazione di Fontana Vincenzo quale autore del reato. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente nei due motivi proposti risultano reiterative di doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione in sentenza: la Corte di merito, con argomentare logico, ha posto in evidenza come il ricorrente - il quale aveva apposto la sua firma sul verbale di accertamento, qualificandosi come fruitore dell'energia elettrica- non poteva non essere a conoscenza dei benefici derivanti dal considerevole abbattimento dei consumi accertato nel corso della verifica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estenso