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Ordinanza — n. 8542/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for recidivism and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Garruba's appeal against the Genoa Court of Appeal's confirmation of his criminal conviction inadmissible. The appellant argued for a review of recidivism and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments repetitive of previously rejected reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's assessment that Garruba's criminal history demonstrated a dangerous pattern of behavior, justifying the denial of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624, 625 cod. pen comm.; In cases of contested recidivism, the judge must concretely verify if the repetition of offenses is a true symptom of reprehensibility and danger, excluding increased punishment without adequate reasoning where no greater delinquency capacity is inferred.

Parole chiave

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criminal recidivism generic mitigating circumstances appeal inadmissibility dangerousness assessment Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen
Art. 624 cod. pen
Art. 625 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARRUBA ANTONIO nato a COTRONEI il 22/09/1960 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonio Garruba ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 15 febbraio 2023, di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Genova in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen commesso in Genova il 3 marzo 2019. Rilevato che primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico.

Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti, che, benché non gravi, stavano a dimostrare un percorso di vita dedito al delitto.

Così pure, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha spiegato che gli elementi dedotti erano già stati presi in considerazione ai fini del contenimento della pena in misura prossima al minimo edittale e che ostava alla ulteriore mitigazione la spiccata capacità a delinquere del ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigli r estensore Ilf es