Italian Court dismisses appeal against traffic negligence verdict for violating road safety laws and failing to render aid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for contradictory reasoning regarding criminal liability and questioned the speed assessment, foreseeability, and alternative lawful conduct. The court rejected these claims, noting that factual evaluation belongs exclusively to the appellate court and that the appellant merely reiterated arguments already dismissed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; In Italian criminal procedure, the Court of Cassation is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, limiting its review to legal errors and logical consistency of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITALIA PAOLO nato a AUGUSTA il 15/05/1981 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Italia Paolo, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e omissione di soccorso. Rilevato che la difesa ha articolato due motivi di ricorso, lamentando:
1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati;
2. Vizio di motivazione in relazione ai profili riguardanti l'accertamento della velocità a cui viaggiava l'imputato, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento, l'individuazione del comportamento lecito alternativo. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, attinenti alla individuazione della persona dell'imputato, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito sul punto hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: la difesa non si confronta con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, affrontando il tema della condotta colposa serbata dal ricorrente e della evitabilità dell'evento, ha evidenziato come, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica disposta dalla Procura, l'imputato, il quale viaggiava alla velocità di 45-50 km/h, avrebbe avuto la possibilità di avvistare il pedone già ad una distanza di 56 metri, distanza che gli avrebbe consentito di evitare l'impatto azionando il sistema frenante.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consiglier