Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for traffic offense due to inadmissible repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Federico Triolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Triolo challenged a second-instance confirmation of his conviction for a traffic offense, arguing violations of law and lack of evidence regarding his presence at the scene. The court rejected these claims as either repetitive of previously dismissed arguments or manifestly unfounded, citing specific factual circumstances that established his responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. B) e 2-bis D.Igs. 285/1992; Appeals based on repetitive grievances or manifestly unfounded arguments regarding criminal liability are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO FEDERICO nato a ROMA il 31/05/1988 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Federico Triolo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20 febbraio 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B) e 2-bis D.Igs. 285/1992 commesso in Roma il 19 aprile 2018. Rilevato che i primi tre motivi, con cui ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, sono inammissibili in quanti meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico.
Alla doglianza per cui non vi era prova che Triolo fosse stato alla guida dell'autovettura, essendo stato trovato a seguito di incidente fuori dal mezzo, la Corte ha opposto alcune 'circostanze univoche, quali il fatto che il teste Toni aveva riferito di aver trovato sul luogo dell'incidente solo i conducenti dei veicoli coinvolti, il fatto che nel verbale di accertamenti urgenti da lui sottoscritto Triolo era stato indicato come conducente, il fatto che la teste Rulli (passeggera dell'auto condotta in ospedale) aveva dichiarato di non ricordare chi fosse alla guida e da ultimo il fatto che Triolo non avesse mai indicato il nominativo della persona che avrebbe condotto la sua auto.
Considerato che il quarto motivo, con cui ha dedotto la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato, avendo la Corte motivato il diniego anche in relazione alla gravità della condotta di reato ascritta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consig re estens