Italian Court dismisses appeal on drunk driving case, ruling burden is on defense to prove breathalyzer malfunction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Grbic Ninko inadmissible regarding the regularity of the breathalyzer used in his drunk driving conviction. The defense argued the instrument was unreliable, but the court rejected these generic claims as unsupported by evidence. The court ruled that positive breathalyzer results constitute proof of intoxication unless the defense provides specific evidence of the device's lack of calibration or homologation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 c.d.s.; In drunk driving cases, a positive breathalyzer result constitutes proof of intoxication due to the instrument's reliability, placing the burden on the defense to prove the absence or inactuality of required controls.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRBIC NINKO nato a SABAC( SERBIA) il 15/01/1981 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 7 dicembre 2021, con cui Grbic Ninko era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro milleseicento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S..
2. Il Grbic ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge in relazione alla ritenuta regolarità dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di eb- brezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produ- zione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La Corte territoriale sul punto ha disatteso le generiche deduzioni difensive di- rette essenzialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l'etilometro era stato regolarmente omologato («le operazioni di controllo del tasso alcolennico sono state effettuate a mezzo di apparecchiatura Etilometro, debitamente omologata, mod. alcoltgst 7110 matricola 0078») e che dalla deposizione del teste d'accusa si evinceva anche la re- visione della suddetta apparecchiatura.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2