Italian Court dismisses appeal against traffic conviction for lack of specificity and repetition of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the first ground and repetition in the second. The appellant argued the pedestrian's conduct was atypical and the driver's speed was too low, but failed to engage with the lower court's reasoning regarding the specific road conditions and the victim's contributory negligence. Consequently, the court upheld the conviction for the traffic offense and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specific engagement with the contested judgment or merely repeat arguments already rejected by the appellate court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBESHI DAVID nato il 12/11/1989 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dan Rebeshi ha presentato ricorso avverso la sentenza del 18 ottobre 2022 della Corte d'appello di Roma del 18.10.2022 di conferma della sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. commesso in San Polo dei Cavalieri il 22 ottobre 2012. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente si limita a ribadire che la condotta del pedone avrebbe dovuto essere considerata atipica e non prevedibile e che la velocità di marcia dell'imputato era inferiore ai limiti consentiti, ma non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
I giudici hanno dato atto che l'imputato aveva tenuto una velocità non adeguata alle condizioni della strada, caratterizzata dalla presenza di abitazioni private e esercizi commerciali e nella quale figurava anche un cartello indicante "pericolo per attraversamento pedonale" e che, dunque, la presenza dei pedoni era addirittura preannunciata, mentre il concorso di colpa della vittima non valeva ad elidere la sua responsabilità. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto reiterativo della censura già disattesa dalla Corte di Appello che ha evidenziato come la individuazione della pena era stata improntata a criteri di mitezza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Conskj4iete estensore Il PrekJ