Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence as grounds are generic and unsupported by specific criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Anna Bevilacqua's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant argued for reduced sentencing and the exclusion of aggravated recidivism, claiming the lower court erred in weighing aggravating versus generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and lacking specific critique, noting the lower court's reasoning was based on the defendant's negative personality and numerous prior criminal records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the grounds are generic, lack necessary criticism of the lower court's reasoning, and contradict established case law regarding the review of sentencing discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANNA nato a ROMA il 29/05/1989 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bevilacqua Anna, ritenuta responsabile del delitto di furto continuato aggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, l'imputata lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla entità della pena inflitta, alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ed alla mancata esclusione della recidiva qualificata.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputata, gravata da numerosi precedenti penali anche specifici.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, quanto alla riconosciuta recidiva, che la motivazione espressa sul punto è immune da censure, avendo la Corte di merito evidenziato, dopo attenta analisi, l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata, in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati, suscettibili di rivelare la sua propensione alla commissione di reati contro il patrimonio.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 febbraio 2024 Il Consigliere