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Ordinanza — n. 8530/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to file a required private prosecution complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file a private prosecution complaint (querela) for a newly prosecutable offense. Although the appellant raised this issue during the appeal, the court held that the lack of a formal complaint prevents the establishment of a procedural relationship necessary for consideration. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The failure to file a private prosecution complaint (querela) for a crime made prosecutable by law precludes the admissibility of an appeal, as it bars the formation of the necessary procedural relationship.

Parole chiave

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private prosecution complaint inadmissibility of appeal procedural relationship newly prosecutable crimes court costs and fine recidiva nell'infrazione furto aggravato attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disapplicazione della recidiva e al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
Art. 133 cod. pen.
La Corte di Appello ha spiegato che la pena di mesi 9 di reclusione e eur0 200,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale era rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 e che il discostamento dal.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disapplicazione della recidiva e al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta Rv. 284155
150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta Rv. 284155).
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551
36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLANO GOMEZ MIGUEL nato a BOCA il 24/12/1951 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Solano Gomez Miguel ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28 novembre 2022 di conferma della sentenza di °condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, nn. 4 e 8-bis cod. pen., commesso in Roma il 4 dicembre 2015. Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disapplicazione della recidiva e al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha spiegato che la pena di mesi 9 di reclusione e eur0 200,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale era rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 e che il discostamento dal. minimo si giustificava per le particolari modalità dell'zione, "sintomatiche della spiccata abilità delinquenziale manifestata dal prevenuto e, in considerazione, della sua reprensibile personalità, negativamente stigmatizzata dai precedenti penali che ne costellano la vita anteatta.

Si tratta di motivazione che vale a dare conto della mancata disapplicazione della recidiva. Il motivo di censura relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. In sede di impugnazione era stato solo enunciato, ma non anche sviluppato in alcun modo Considerato che nel giudizio di legittimità, l'inarnmissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude, in la considerazione della mancata proposizione della querela, introdotta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta Rv. 284155).

Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigli -è estensore Il Pre