Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8529/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding standing to file complaints for supermarket thefts and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8529/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the complainants' standing and sentencing. The defense argued that the supermarket directors lacked legal standing to file complaints and that generic mitigating circumstances should have outweighed recidivism. The court dismissed these points as mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level and noted that sentencing discretion is reviewable only if arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337, comma 3, cod. proc. pen.; The court holds that a supermarket director or legal representative possesses standing to file a criminal complaint for thefts occurring within the store, even without formal representation powers, based on their qualified possession of the goods.

Parole chiave

Generato dall'IA
standing to complain supermarket theft qualified possession recidivism mitigation sentencing discretion difesa contro le pratiche commerciali illecite fondamento dell'azione frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337, comma 3, cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., per essere i denuncianti, qualificatisi direttore del supermercato Interspar e legale rappresentante del supermercato Conad, sprovvisti della legittimazione a sporgere rituale querela.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014
Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv.
Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018
Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012
Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO VITO nato a CROTONE il 15/01/1987 avverso la sentenza del 15/11/2002 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Muto Vito, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di due tentativi di furto in danno degli esercizi commerciali "Conad" e "interspar". Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Violazione dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., per essere i denuncianti, qualificatisi direttore del supermercato Interspar e legale rappresentante del supermercato Conad, sprovvisti della legittimazione a sporgere rituale querela.

2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: la Corte di appello, richiamando consolidato orientamento di legittimità, ha rammentato come il direttore dell'esercizio commerciale sia titolato a sporgere querela, trovandosi in una posizione di detenzione qualificata in rapporto ai beni presenti nel supermercato (cfr.

Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289:"Ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice"; successiva conforme: Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696); quanto alla querela sporta dal soggetto qualificatosi legale rappresentante dell'esercizio commerciale, la giurisprudenza di questa Corte ritiene non necessario che all'atto della proposizione della querela sia dimostrata la fonte del potere di rappresentanza (cfr.

Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888:«Il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso "animo domini" ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo "ius possessionis", di guisa che il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce detenuta ed esposta al pubblico»).

Considerato, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato - gravato da plurimi precedenti anche specifici - e la non modesta entità del fatto in ragione del valore delle cose oggetto dei tentati furti e delle modalità del fatto; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbrai