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Ordinanza — n. 8527/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are within appellate court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning regarding criminal responsibility was contradictory and illogical, but the court found these arguments concerned factual reconstruction and evidence evaluation. The court ruled that such matters fall exclusively within the competence of the appellate court, which provided adequate motivation based on sound inferential criteria.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; In cassation proceedings, the court of legitimacy is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, reserving such powers exclusively to the appellate court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility exclusive appellate competence factual reconstruction review evidence evaluation standards criminal responsibility reasoning motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO FRANCESCO nato a SALEMI il 25/05/1951 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Stefano Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto, così riqualificata l'originaria imputazione di appropriazione indebita. Rilevato che il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere este