Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted theft, citing procedural inadmissibility and judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Claudio Barbieri inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft. The appellant argued regarding recidivism, omitted mitigating circumstances, and sentencing errors, but the court found these grounds either repetitive of prior rulings or lacking merit. Ultimately, the decision rests on the principle that sentencing discretion is valid when adequately motivated, rendering the appeal procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the substantive exercise of judicial discretion in sentencing or the application of recidivism rules are inadmissible if they merely reproduce prior assessments without demonstrating a specific defect in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI CLAUDIO nato a FONTANELICE il 18/05/1956 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Barbieri Claudio ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell'8 settembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di tentato furto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso in Bologna il 4 marzo 2017. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattese dai giudici di merito e, comunque manifestamente infondato.
Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha censurato l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto non indica alcun vizio della sentenza impugnata. In ogni caso i giudici si sono conformati all'orientamento per cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo che possano giustificarle (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01) e hanno rilevato che nel caso in esame tali elementi non erano ravvisabili. Considerato che anche il terzo motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto censura inerente il trattamento sanzionatorio, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata.
La Corte di Appello ha spiegato che la riduzione della pena per il tentativo in misura inferiore al massimo consentito si spiegava sulla base dello sviluppo dell'iter criminis e che il discostamento dal minimo edittale era giustificato in ragione della capacità a delinquere comprovata dai numerosi precedenti penali a suo carico. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi oma, il 14 febbraio 2024 Il Consi estensor