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Ordinanza — n. 8523/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of mitigating circumstances in aggravated theft and driving cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances. The defense argued for a judgment where mitigating factors outweighed aggravating ones, but the court found the appeal generic and lacking specific critique of the first-instance reasoning. The court ruled that assessing the balance between aggravating and mitigating circumstances is a discretionary act of the trial court, which is unchallengeable in cassation unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The assessment of whether generic mitigating circumstances prevail over aggravating ones is a discretionary judgment of the trial court, inadmissible in cassation unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances aggravating circumstances balance discretionary judgment review Italian criminal procedure attenuazione della pena aggravamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017
Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv.
Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007
270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv.
Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004
236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv.
sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021
229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMED MANUEL nato il 15/06/2001 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Memed Manuel, ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato, guida senza patente e _rifiuto di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare la guida in stato di alterazione dovuta ad assunzione di sostanze psicotrope.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica, alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estenso