Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims of mitigating circumstances and procedural renewal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The defense argued for a mitigating circumstance due to the defendant's reduced capacity and requested a retrial to obtain a psychiatric report, but the appellate court had already logically refuted these points. The Supreme Court ruled that the appeal merely repeated arguments already dismissed and that the refusal to renew the trial was properly justified by the incompleteness and irrelevance of the requested documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed by the appellate court, and the refusal to renew the trial is justified by the incompleteness and irrelevance of the requested evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORABONA GAETANO nato a VILLA LITERNO il 28/10/1964 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Orabona Gaetano, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:
1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa;
2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della rinnovazione della istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione della relazione peritale redatta dallo psichiatra dott. Fabrizi nell'ambito di altro procedimento a carico dell'imputato, giustificata dalla necessità di lumeggiare le condizioni di vita e la personalità del ricorrente. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono inammissibili perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: la Corte di appello, con argomentare logico, ha evidenziato come la condotta criminosa sia stata agevolata dall'orario notturno, data l'assenza di personale e di clienti del bar che potessero notare il ricorrente; quanto alla presenza delle telecamere, rispondendo con puntualità alle censure difensive, ha correttamente sostenuto - in linea con i criteri stabiliti da Sez.
U n. 40275 del 15/07/2021, la quale ha sostenuto come l'installazione di un sistema di videosorveglianza non rilevi ai fini dell'esclusione della circostanza aggravante ove non permetta un intervento in continenti - che il sistema di videoripresa, nelle circostanze di tempo e luogo in cui è avvenuto il tentativo, non è servito a neutralizzare in alcun modo l'azione furtiva). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rigetto dell'acquisizione della documentazione richiesta dalla difesa è stato congruamente argomentato sulla base della incompletezza di detta documentazione e della sua irrilevanza ai fini del decidere; considerato che, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice, sulla base di apprezzamenti di merito, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere