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Ordinanza — n. 8519/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction due to lack of new evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sellami Youssef inadmissible, upholding the lower court's conviction for drunk driving. The defense argued for legal errors regarding the application of specific traffic and penal code articles, but the court found these arguments merely reiterated points already rejected at the appellate level. The court emphasized that the defendant's high blood alcohol levels and clear signs of intoxication at the time of testing were sufficient to establish guilt, rejecting claims about test reliability or theoretical parameters.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that appeals based on the mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level are inadmissible, and that theoretical references regarding alcohol test reliability do not undermine the factual findings of the lower court when direct evidence of intoxication is present.

Parole chiave

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drunk driving conviction inadmissible appeal alcohol test reliability reiteration of arguments traffic code provisions procedural errors Cassation review guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada
Erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
art. 131-bis cod. pen
Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Rv. 277689
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLAMI YOUSSEF nato il 19/03/1989 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Sellami Youssef, ritenuto responsabile 'del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-bis, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 186, comma 2, lett.

c) cod. strada;

2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Considerato che, in risposta alle doglianze difensive, i giudici dì merito hanno evidenziato come l'imputato fosse stato sottoposto a rituali accertamenti etilometrici - che avevano rivelato un tasso alcolemico pari a 2,73 g/I alla prima misurazione e 2,82 g/I alla seconda misurazione — e che, all'atto dell'accertamento, fossero stati riscontrati sintomi inequivoci dell'assunzione di alcol (alito vinoso, occhi lucidi, stato confusionale).

Ritenuto che le deduzioni difensive, tendenti a porre in dubbio l'attendibilità dei risultati dell'alcoltest, non sono suscettibili di incrinare la correttezza del ragionamento seguito in sentenza: il rilievo riguardante il periodo di tempo trascorso tra l'accadimento del sinistro e l'effettuazione dell'alcoltest è del tutto generico e non conducente ai fini della esclusione della responsabilità dell'imputato, insegnando la giurisprudenza di legittimità che solo il decorso di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test possono influire sulla considerazione dell'attendibilità di questo, rendendo necessario il ricorso ad elementi indiziari (cfr.

Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Rv. 277689); quanto al riferimento alla curva di Widmark, questa Corte ha già ribadito in diverse pronunce come non possa costituire valida prova della inaffidabilità del risultato dell'alcoltest il richiamo ad assunti teorici fondati su parametri del tutto variabili da soggetto a soggetto. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la valutazione resa dalla Corte merito nel negare la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis non è censurabile in questa sede, essendo correttamente fondata sul disvalore oggettivo della condotta accertata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigli