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Ordinanza — n. 8518/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of sufficient evidence regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Oliveri Antonino inadmissible for failing to meet the requirement of autosufficiency. Although the appellant claimed a single prior criminal record at the time of the offense, he failed to attach the criminal certificate or adequately reference the specific document in his brief. The court ruled that without the full transcription or allegation of the supporting acts, the grounds for challenging the denial of generic mitigating circumstances are legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks autosufficiency by failing to fully transcribe or allegate the specific acts relied upon to demonstrate a violation of law or error in motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility autosufficiency requirement mitigating circumstances denial criminal certificate allegation genericity of grounds prior record evidence procedural defect allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.
D'altronde, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen
D'altronde, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv.
Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI ANTONINO nato a CARINI il 15/08/1982 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 24 settembre 2021, con cui Oliveri Antonino era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusidne ed euro centotre di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen..

2. L'Oliveri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso non è autosufficiente, in quanto il ricorrente evidenzia che, a differenza di quanto riportato nelle sentenze di merito, all'epoca del fatto, era gravato da un solo precedente penale. La difesa, tuttavia, non allega il certificato penale né tale atto risulta adeguata- mente richiamato dal ricorrente. Al riguardo, occorre ricordare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosuffi- cienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053;

Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). D'altronde, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 febbrai