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Ordinanza — n. 8515/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing as generic arguments fail to challenge judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Oprea and Bruta inadmissible due to the generic nature of their arguments regarding sentencing. The appellants challenged the conviction for theft, claiming a violation of law in the determination of the penalty, but the court found their reasoning too broad to merit review. Consequently, the Court upheld the lower court's decision, affirming that the specific sentence was within the judge's discretionary power and properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: General arguments challenging the determination of the penalty are inadmissible as they fail to provide the specific and detailed explanation required when the sentence is not significantly above the statutory minimum.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion inadmissible appeal generic legal argument theft conviction penal code art 133 commisurazione della pena per rapina sanzioni penali furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 133 cod. pen
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OPREA REMUS MARCEL nato il 28/10/1977 BRUTA ADRIAN VALENTIN GRIGORE nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Remus Marcel Oprea e Adrian Valentin Grigore Bruta hanno presentato ricorso, con atto unico, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15.12.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Arezzo in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen., commesso in Ponte a Poppi il 27 settembre 2017 (furto all'interno di un esercizio commerciale). Rilevato che il motivo, con cui hanno dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto generico. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale ( mesi 9 di reclusione e euro 300 di multa ), in ragione delle modalità della condotta e del valore della merce sottratta. Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il C