Italian Court dismisses appeal on theft conviction regarding aggravated exposure to public faith and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Abassi Souhail inadmissible, upholding his conviction for theft. The court affirmed that video surveillance in a supermarket does not constitute continuous custody required to exclude the aggravating circumstance of exposing goods to public faith. Additionally, the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances was deemed legally sound based on the defendant's prior criminal record and lack of proven economic hardship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The aggravating circumstance of exposing goods to public faith is not excluded by mere video surveillance, which lacks the continuous and direct custody necessary to prevent immediate criminal action; furthermore, the denial of generic mitigating circumstances is valid if the court reasonably weighs preponderant elements regarding the offender's personality and the crime's nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABASSI SOUHAIL nato il 17/01/1985 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 25 gennaio 2021, con la quale Abassi Souhail era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro cento di multa in rela- zione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..
2. L'Abassi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze at- tenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, come da tempo rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si con- nota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in que- stione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non es- sendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663).
In altri termini, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video- sorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, men- tre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).
Con la censura in esame il ricorrente insiste nel sostenere, in termini assertivi, che la sorveglianza fosse costante, senza confrontarsi con il rilievo, logicamente svolto dalla Corte territoriale, secondo la quale la presenza di un impianto di video- sorveglianza non può essere costante e consente solo un generico controllo del mo- vimento di persone all'interno dei locali di un supermercato. L'intervento estempora- neo della Natucci per interrompere l'azione criminosa non consentiva di escludere la pubblica fede dell'Abassi.
4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Séz. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali e dell'assenza di elementi valutabili a suo favore. Il ricorrente si limita a sostenere di aver commesso il fatto a causa della propria difficile condizione economica, dato peraltro non adeguatamente dimostrato.
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. 9t1,/
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammend