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Ordinanza — n. 8513/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for generic mitigating circumstances as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Caterina Hudorovic's appeal against the Florence Court of Appeal's confirmation of her criminal conviction inadmissible. The appellant argued for a lighter sentence and generic mitigating circumstances, but the Court found the first ground legally unfounded and the second merely a repetition of arguments already rejected by the lower courts. The decision rests on the principle that judges need only address decisive elements when denying generic mitigation, rendering the appeal's procedural posture invalid.

Regesto Legislator

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Art. 442 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment adequately addressed the arguments without contradicting itself, as the judge need not consider every favorable element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal procedure appeal sentencing discretion Corte di Cassazione violation of law procedural posture controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 442 c.p.p.
Caterina Hudorovic ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3.11.2022 di conferma della condanna, ex art. 442 cod.
Art. 133 c.p.
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 62 n. 6 c.p.
La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che nel caso di specie non fossero emersi motivi per mitigare il trattamento sanzionatorio e che il risarcimento del danno era già stato valutato ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 442 cod. proc. pen
Caterina Hudorovic ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3.11.2022 di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui agli artt.
art. 133 cod. pen
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC CATERINA nato a BOLZANO il 01/03/1970 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Caterina Hudorovic ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3.11.2022 di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis cod. pen., commesso in Empoli il 19 maggio 2021. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione n ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la pronuncia di primo grado in cui la determinazione del trattamento sanzionatorio è stata motivata, in maniera puntuale e coerente, in tutti gli aspetti (pag. 8 della sentenza di primo grado).

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che nel caso di specie non fossero emersi motivi per mitigare il trattamento sanzionatorio e che il risarcimento del danno era già stato valutato ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consi