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Ordinanza — n. 8512/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding discretionary assessment of non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied discretionary standards for assessing non-punishment grounds. The appellant argued for a violation of law regarding the exclusion of punishability, but the court found the appeal merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The decision emphasized that such evaluations require a complex, case-specific analysis of conduct and damage, which cannot be re-examined unless the reasoning is manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of non-punishment grounds is a discretionary power of the trial judge based on concrete facts, and the Court of Cassation cannot re-evaluate this unless the reasoning is lacking or manifestly illogical.

Parole chiave

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non-punishment grounds discretionary power Court of Cassation manifest illogicality procedural inadmissibility grave eccesso di velocità gravità dell'infortunio gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 442 cod. proc. pen.
Tiziano Borghi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 4.7.2022, di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Ravenna in ordine al reato di cui all'art.
art. 442 cod. proc. pen
Tiziano Borghi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 4.7.2022, di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Ravenna in ordine al reato di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHI TIZIANO nato a FAENZA il 06/07/1970 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tiziano Borghi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 4.7.2022, di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Ravenna in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B) e 2-bis D.Igs. 285/1992 commesso in Riolo Terme il 16 gennaio 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di Appello con percorso argomentativo logico e coerente.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett.

c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete (la distruzione della vettura del ricorrente deponeva per una velocità di guida assai elevata) non si presta ad essere censurata in questa,sede.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2024 Il Cons