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Ordinanza — n. 8511/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal and factual arguments under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ratbi Nisrine's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violation of law and apparent lack of reasoning, but the court found her complaints were generic and failed to specifically address the arguments in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory requirement to cite specific legal grounds and factual elements supporting the request.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the request; generic complaints lacking comparison with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of complaint specific legal reasoning factual elements requirement Code of Criminal Procedure ricorso del personale licenziamento per motivi economici responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATBI NISRINE nato a CANICATTI' il 27/11/1993 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ratbi Nisrine. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione apparente. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo. Considerato che i motivi del ricorso, a pena d'inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate nella motivazione della sentenza e del tutto carenti di specificità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Prei1ent