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Ordinanza — n. 8510/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding special leniency for attempted theft of a bicycle due to insufficient damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant special leniency for attempted theft. The appellant argued that the bicycle's value and the broken lock constituted special minor damage, but the appellate court found the harm neither negligible nor particularly minor. The supreme court ruled that the appellate judge's discretionary assessment of the damage was logical and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4; Art. 69 cod. pen.: Special leniency for attempted theft requires the stolen item to have negligible economic value and the victim to suffer minimal prejudice; appellate courts' discretionary assessments of this damage are immune from cassation unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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special leniency attempted theft negligible value discretionary assessment cassation inadmissibility minor damage appellate review favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv.
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella
35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv.23691401; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv.
Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, Annaro
Sez. 5, n. 33093 del 06/04/2005, Ninivaggi
26002101; Sez. 5, n. 33093 del 06/04/2005, Ninivaggi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO ANDREA nato a FIRENZE il 31/01/1980 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Capuano Andrea a mezzo del difensore, ritenuto responsabile del reato di tentato furto di una bicicletta. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4 e 69 cod. pen.

Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Rilevato che la sentenza impugnata è sorretta sul punto da adeguata motivazione, avendo la Corte di appello posto a fondamento del giudizio di sola equivalenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente di natura specifica.

Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che, ai fini della configurabilità del danno di speciale tenuità, è necessario che il bene mobile di cui il soggetto agente si appropri - o intenda appropriarsi in caso di tentativo - sia di valore economico pressoché irrisorio e che il pregiudizio cagionato alla vittima sia lievissimo (tra le altre, Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 26020101). Considerato che, ai fini della determinazione della speciale tenuità del danno, è necessario considerare, oltre al valore venale della cosa sottratta, o che si è tentato di sottrarre, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori - in questo caso rappresentati dalla rottura del lucchetto che assicurava la bicicletta - che la persona offesa dal reato ha subito in conseguenza della condotta del reo (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv.23691401; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 26343401; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep.2014, Annaro, Rv. 26002101; Sez. 5, n. 33093 del 06/04/2005, Ninivaggi, Rv. 23233301). Rilevato che la Corte di appello ha ritenuto non concedibile l'attenuante invocata, considerando di "valore contenuto" il danno arrecato alla vittima, ma non particolarmente esiguo e quasi irrilevante come richiesto dalla norma. Rilevato che detta valutazione, non incoerente e non illogica, è riconducibile ad apprezzamenti di merito non sindacabili dal giudice di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere es