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Ordinanza — n. 8509/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise issues in appeal and lack of supporting evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant raised two grounds: irregular alcohol testing procedures and driver identification errors, but offered no documentary evidence or specific factual attacks. The court rejected these claims because the appellant failed to challenge the core reasoning in the lower court's decision and did not raise the identification issue during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the issues raised were not previously argued in the appeal judgment or if the appellant fails to provide supporting documentation for abstract assertions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to raise issues lack of documentary evidence alcohol testing procedure driver identification error gravi addebiti penali delitto contro l'ambiente pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 26 gennaio 2021, con cui Giunta Roberto era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S..
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA ROBERTO nato a PIETRASANTA il 02/02/1987 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 26 gennaio 2021, con cui Giunta Roberto era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S..

2. Il Giunta, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in ordine alle modalità di rilievo del tasso alcolemico. 2.2. Violazione di legge per errore nell'identificazione del conducente dell'auto- vettura.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., desumibili dal verbale di accertamenti urgenti, tenuto conto della nomina del difensore, della regolarità dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., dell'accompagnamento del Giunta in ospedale col suo consenso. A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai 'giudici di merito. Né allega o richiama la documentazione a sostegno delle proprie asserzioni, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di ap- pello l'imputato aveva formulato esclusivamente le censure esaminate al paragrafo precedente e doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 febb