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Ordinanza — n. 8507/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic penalty for recidivism and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding procedural violations and the lack of statutory minimum sentencing. The appellant argued for acquittal and a lower penalty, but the lower court had already addressed these points with sufficient reasoning. The court upheld the decision because the appellant's arguments were repetitive and contradicted established case law regarding recidivism and sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 116 cod. strada: The appeal is inadmissible when the appellant's complaints are repetitive of issues already adequately examined by the lower court, and the cassation court cannot re-evaluate the congruity of the sentence if the lower court's reasoning was not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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recidiva amministrativa minimo edittale inammissibilità ricorso congruità pena codice strada aggravamento della pena attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 116 cod. strada

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26/04/2017
ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26/04/2017, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Considerato che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINOTTI GIOVANNI nato a PALERMO il 28/03/1971 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Dainotti Giovanni, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116 cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. violazione e falsa applicazione della legge processuale con riferimento all'articolo di legge che si assume violato; omessa pronuncia di assoluzione dell'imputato;

2. Violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento del minimo edittale. Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione. Considerato che le prospettazioni rappresentate nel primo motivo di ricorso contrastano con il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale la "recidiva nel biennio" ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio (cfr. ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26/04/2017, Rv. 270707); considerato che la circostanza della definitività dell'accertamento della precedente violazione è stata puntualmente argomentata dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza).

Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato e l'assenza di positivi elementi idonei a giustificare la concessione del beneficio invocato. Considerato che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere