Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8506/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on marijuana possession, citing lack of psychoactive effect and unreviewable general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luigi Siracusa's appeal inadmissible regarding his conviction for possessing marijuana. The appellant argued the seized substance lacked psychoactive effects and requested generic mitigating circumstances, but the lower court found the drug ready for sale and potent enough to cause intoxication. The Supreme Court upheld the lower court's discretion in evaluating these facts and denied the appeal without reviewing the specific reasoning provided.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 DPR 309/1990; Art. 133 cod. pen.: The court must assess the psychoactive nature of seized cannabis derivatives based on concrete evidence like drug tests and packaging, while the evaluation of generic mitigating circumstances remains non-reviewable in cassation unless contradictory.

Parole chiave

Generato dall'IA
marijuana possession psychoactive effect generic mitigating circumstances cassation inadmissibility drug tolerance THC commercialization of cannabis non-reviewable facts revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 27 maggio 2022, con la quale Siracusa Luigi era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro milletrentadue di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 4, commi 5 e 7, I. 2 dicembre 2016, n. 242
309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, I.
Art. 133 cod. pen.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che questa Corte a Se- zioni Unite (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv.
Sez. 3, n. 14244 del 17/01/2020, Durali
2 della predetta legge (Sez. 3, n. 14244 del 17/01/2020, Durali, non massimata;
Sez. 4, n. 38850 del 19/07/2019, Cafiero
Sez. 4, n. 38850 del 19/07/2019, Cafiero, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 33081 del 26/6/2019, Nicevich
38850 del 19/07/2019, Cafiero, non massimata; Sez. 4, n. 33081 del 26/6/2019, Nicevich, non massimata).
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRACUSA LUIGI ( DETTO ANGELO) nato a ROMA il 08/11/1962 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 27 maggio 2022, con la quale Siracusa Luigi era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro milletrentadue di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (deten- zione di gr. 10 di marijuana).

2. Il Siracusa, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'efficacia drogante dello stupefacente sequestrato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che questa Corte a Se- zioni Unite (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956) ha evidenziato come la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei de- rivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, I. 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività; questa Corte nel suo massimo con- sesso ha ritenuto lecita l'attività di coltivazione di canapa (inerenti alle sole varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002) per le sole finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della predetta legge (Sez. 3, n. 14244 del 17/01/2020, Durali, non massimata;

Sez. 4, n. 38850 del 19/07/2019, Cafiero, non massimata; Sez. 4, n. 33081 del 26/6/2019, Nicevich, non massimata). Tale principio si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la I. n. 242 del 2016 non consente la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa. La normativa, che disciplina e consente l'attività di coltivazione per i soli fini commerciali tassativamente elencati, esclude la commercializzazione dei prodotti co- stituiti dalle infiorescenze e dalla resina, tenuto conto che i valori di tolleranza di THC consentiti dall'art. 4, comma 5, I. 2 dicembre 2016, n. 242, (tra 0,2 e 0,6%) si rife- riscono solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione, non anche al prodotto oggetto di commercio.La detenzione e la commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla predetta legge, costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (ha- shish), rimangono, pertanto, sottoposte alla disciplina di cui al d.P.R, cit.

4. La legge 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la sola coltivazione di detti prodotti per finalità espresse e tassative: la commercializzazione dei prodotti della coltivazione e le con- seguenti condotte di detenzione e cessione di tali derivati continuano a essere sotto- poste alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che le sostanze presentino comunque un effetto drogante rilevabile (Sez. 6, n. 56737 del 27/11/2018, Ricci, Rv. 274262). Non risulta liberalizzata la commercializzazione del prodotto entro la soglia dello 0,5% di principio attivo, dovendosi a tal fine accertare nel concreto l'assenza di po- tenzialità drogante.

Ciò posto sui principi operanti in materia, va osservato che la difesa del Siracusa incentra il motivo di ricorso in esame esclusivamente sul dedotto mancato supera- mento della soglia del THC. Al riguardo, essa si limita a sottolineare, in termini del tutto generici, la man- canza di effetto drogante della sostanza, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamato l'esito del narcotest, il porzionamento pronto per la cessione a terzi e la dotazione di uno strumento utile a successive suddivisioni in dosi. Si poteva ragionevolmente presumere, pertanto, che la droga risultasse ido- nea a produrre un effetto psicotropo o stupefacente.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez..2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle caratteristiche offensive della condotta, dell'intensità del dolo e dell'atteggiamento del Siracusa nella vicenda. Il ricorrente non indica elementi a sé favorevoli idonei a disarticolare il percorso argonnentativo della sentenza impugnata, limitandosi ad evidenziare l'irrilevanza dei precedenti penali a suo carico, fattore che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, non ha formato oggetto di valutazione della Corte di merito.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila al