Italian Court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, citing lack of balanced reasoning on offense reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Vincenzo Lucchesi's appeal inadmissible regarding his conviction for drug trafficking. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh factors reducing the offense's severity under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court rejected this, noting the appellate court correctly identified the large quantity of cocaine and lack of modesty in the crime as outweighing any mitigating confession. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90; Art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/90: The appellate court must demonstrate a balanced evaluation of all relevant normative aspects when denying a reduced offense classification, ensuring the negative value of the act is not unreasonably balanced against mitigating elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESI VINCENZO nato a MESSINA il 29/08/1988 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vincenzo Lucchesi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 20.3.2023 di conferma della condanna del Tribunale di Messina in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Messina il 27 ottobre 2022. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal Supremo Collegio, che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076).
La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostavano alla qualificazione del fatto come lieve il quantitativo assai rilevante di sostanza stupefacente del tipo cocaina detenuta (pari a gr. 208 di principio attivo) e le modalità del fatto che non avevano connotazione di intrinseca modestia. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con motivazione coerente e logica, e, comunque, prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Appello, infatti, ha rilevato che la confessione dell'imputato aveva riguardato la sua responsabilità e probabilmente evitato il coinvolgimento di un innocente, ma non aveva in alcun modo inciso sulla prosecuzione dell'attività criminale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Con. .1 e