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Ordinanza — n. 8503/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of new argument regarding evidence evaluation in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8503/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence regarding his criminal responsibility. The court rejected this claim as a mere repetition of previous arguments without engaging with the appellate court's justifications for its comprehensive assessment of the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely repeats grounds from the prior judgment without presenting a new argument or engaging with the appellate court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds evidence evaluation criminal responsibility court costs Cassazione procedural defect responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
La doglianza non è, inoltre, sostenuta dal necessario confronto con le giustifica- zioni fornite dal giudice dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRACIA MASSIMILIANO nato a TERMINI IMERESE il 02/05/1974 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 18 giugno 2021, con cui Matracia Mas- similiano è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millecin- quecento di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 7, comma 15-bis, C.d.S..

2. Il ricorrente ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di motivazione in punto di valutazione della prova ai fini dell'affermazione di penale responsabilità.

3. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, costituendo riproposi- zione di motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni con- tenute nella sentenza impugnata. La doglianza non è, inoltre, sostenuta dal necessario confronto con le giustifica- zioni fornite dal giudice dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per Cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l'imputato osservato dagli organi di P.G. mentre, per almeno tre volte, gestiva il parcheggio in via Falcone e Borsellino, regolando le manovre, indicando i posti liberi e chiedendo delle monete agli avventori.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2