Italian Court dismisses appeal against prison sentence for drug smuggling, citing judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a two-year prison sentence and fine for drug smuggling. The appellant argued the penalty was excessive and cited personal poverty, but the court emphasized the judge's broad discretion in sentencing within statutory limits. The decision ruled that the sentence was properly commensurate with the crime's gravity and the appellant failed to provide logical grounds for a lower penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The determination of sentence within statutory limits falls within the merit judge's broad discretion, requiring only a summary statement of criteria applied, and is not subject to cassation review unless the quantification results from mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOIS SIMONE nato a CAGLIARI il 17/09/1980 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cagliari del 16 novembre 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Sois Simone era stato condannato alla pena comples- siva di anni due, mesi due ed euro cinquemila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il Sois, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine al trattamento sanzio- natorio.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore a quella edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione della gravità della condotta, del suo rilevante grado di offensività e della commissione del reato durante la fruizione di un permesso premio, del contesto am- bientale di svolgimento dell'attività criminosa (in carcere per introdurre quantità non irrisorie di stupefacente ed un telefono cellulare).
Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata e prospetta censure in fatto, senza illustrare le ragioni per le quali, a suo avviso, ai fini del trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuta irrogare una pena inferiore e limitandosi ad evidenziare la propria condizione personale di povertà. cL 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il