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Ordinanza — n. 8501/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-appealed confiscation issue and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8501/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's sentencing and confiscation decisions lacked proper reasoning. The Court rejected the claim regarding sentencing as it fell within the appellate court's exclusive competence and found the reasoning sound, while dismissing the confiscation argument because it was not raised in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2; Art. 609, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible for issues not specifically raised in the appeal unless they are matters of public order or could not have been raised at the appellate level.

Parole chiave

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inadmissible appeal confiscation of assets appellate competence lack of motivation procedural rules detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 609, comma 2, c.p.p.
Art. 609, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013
Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006
Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NFAMARA JAWLA (CUI 05DRHB2) nato il 20/12/1999 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nfamara Jawla, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta nullità della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza stupefacente dallo stesso detenuta ed in relazione alla disposta confisca della somma di danaro di euro 60.

Ritenuto, quanto alla prima ragione di doglianza, che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo. Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al rilievo riguardante la disposta confisca, che il motivo in questione non era stato specificamente devoluto con l'atto di appello: secondo consolidato orientamento di questa Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101); dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701;

Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere es