Cassation court dismisses appeal as inadmissible for duplicating already reviewed and rejected arguments on drug trafficking charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the applicant's argument regarding the lack of specific statutory elements for a particular drug offense was a repetition of previously rejected claims. The lower court had already conducted a comprehensive evaluation of the defendant's possession of hashish and established supply channels to determine the absence of the required organizational indicators. Consequently, the court upheld the appellate decision to reduce the sentence without addressing the new procedural objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; The court rejects appeals that merely reproduce arguments already fully examined and dismissed by the lower courts through a coherent logical argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTINI SALVATORE nato a NAPOLI il 30/07/1958 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; V,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvatore Frattini ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.12.2022, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Napoli il 20 maggio 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata configurazione del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.
Il giudice di merito ha svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990. La Corte di Appello ha dato atto che l'imputato era stato colto nella detenzione a fini di spaccio di un non trascurabile quantitativo di hashish e aveva dimostrato di avere stabili canali di rifornimento e di agire sulla base di un collaudato assetto organizzativo.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consiglier'e.tensore Il Pr