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Ordinanza — n. 8497/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding drug trafficking charges, upholding conviction based on statutory burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8497/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Giovanni and Aristodemo Brunetti inadmissible, dismissing their claims of legal violation and reasoning defects. The appellants argued that the lower court erred in finding the seized substance was intended for trafficking rather than personal use. The court rejected this, noting that the burden to prove trafficking intent lies with the prosecution and that mere quantity exceeding tabular limits does not create a presumption of trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; The burden of proving the destination of seized drugs to trafficking lies with the prosecution, and exceeding quantity limits alone does not presume trafficking intent.

Parole chiave

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drug trafficking charges burden of proof allocation personal use defense quantity threshold limits Cassazione inadmissibility prosecution evidentiary duty seized substance analysis attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
le circostanze attenuanti generiche e confermato nel resto la sentenza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.
L. 21 febbraio 2006, n. 49

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020
La destinazione all uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv.
Sez. 6 n. 12146 del 12/02/2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNETTI GIOVANNI nato a MOLA DI BARI il 21/08/1995 BRUNETTI ARISTODEMO nato a MOLA DI BARI il 29/07/1992 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; ()

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giovanni Brunetti e Aristodemo Brunetti hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 10.11.2022, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha riconosciuto a Giovanni Brunetti. le circostanze attenuanti generiche e confermato nel resto la sentenza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Mola di Bari il 24 febbraio 2018 Rilevato che il motivo, con cui hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito.

La destinazione all uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614). Peraltro è orientamento consolidato quello per cui in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugau, Rv. 242923).

Nella sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, con percorso argomentativo logico e coerente si è dato atto che le risultanze in atti portavano a ritenere che parte della sostanza fosse destinata allo spaccio (Pag 6). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigliere ten